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Raccolta di articoli della Costituzione e del Codice Civile Italiano inerenti al Matrimonio, ordinati per specifici argomenti:

  INDICE DEGLI ARGOMENTI  
  Diritti e doveri dei coniugi
Celebrazione del matrimonio
Chi può contrarre matrimonio
La promessa di matrimonio
Le pubblicazioni
Le opposizioni
Cittadini stranieri
Il Regime Patrimoniale

Dal Codice civile italiano



REGIME PATRIMONIALE

159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione é costituito dalla comunione dei beni.


La comunione dei beni


Art. 177 Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione 191;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati ;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.


Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa.
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.


Art. 179 Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione ;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori ;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione ;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, é escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.


Art. 191 Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui all'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.


Art. 194 Divisione dei beni della comunione.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

La separazione dei beni


Art. 215. Separazione dei beni.
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.


Art. 217 Amministrazione dei beni di cui é titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi é stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli é tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.


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