Dal Codice civile italiano
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Art. 106 Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale
fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Art. 107 Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle
parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due
testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi
degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse
si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie,
e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione.
Art. 109 Celebrazione in comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare
il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art.
106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine
stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto
l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione
e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione
del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato
invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale
da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità
di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce
col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito,
e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione
del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti ad
un apparente ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la
quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato
civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che
entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano
saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
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Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale
di stato civile
Sezione I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84 I minori di età non possono
contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua
maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni
addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore,
può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere
per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli
sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può
essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando
è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza
che sia stato proposto reclamo.
Art.85 Interdizione per infermità
di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità
di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa,
il pubblico ministero può chiedere che si sospenda
la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione
non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art.86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente.
Art.87 Parentela, affinità, adozione
e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1.gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi
o naturali;
2.i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3.lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4.gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel
caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata
la cessazione degli effetti civili;
5.gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6.l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7.i figli adottivi della stessa persona;
8.l'adottato e i figli dell'adottante;
9.l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su
ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se
si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione
può essere accordata anche nel caso indicato dal numero
4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al
pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Art.88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle
quali l'una è stata condannata per omicidio consumato
o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio
a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione
del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza
di proscioglimento.
Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo
trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e
nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza
o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del comma quinto
dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza
è terminata.
Art.90 Assistenza del minore
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte
di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali. |