• Il Matrimonio a Sorrento

    La location ideale, una cornice unica per nozze da favola. Clicca e scegli la tua

  • Sposarsi con classe

    Un aiuto per organizzare le tue nozze da sogno? Chiedici come!

  • Natale a Sorrento

  • Sorrento, Capri, Massa Lubrense...

    ...Positano, Vico Equense, Piano di Sorrento, S.Agata sui due Golfi, Meta, S.Agnello...

Cerca Aziende


Guida Sposi


Hot links

Raccolta di articoli della Costituzione e del Codice Civile Italiano inerenti al Matrimonio, ordinati per specifici argomenti:

  INDICE DEGLI ARGOMENTI  
  Diritti e doveri dei coniugi
Celebrazione del matrimonio
Chi può contrarre matrimonio
La promessa di matrimonio
Le pubblicazioni
Le opposizioni
Cittadini stranieri
Il Regime Patrimoniale

Dal Codice civile italiano


CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 106 Luogo della celebrazione
.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Art. 107 Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.


Art. 109 Celebrazione in comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.


Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.


Art. 113 Matrimonio celebrato davanti ad un apparente ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

CHI PUO' CONTRARRE MATRIMONIO
Top


Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile Sezione I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio


Art.84 I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.


Art.85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.


Art.86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.


Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1.gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2.i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3.lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4.gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5.gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6.l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7.i figli adottivi della stessa persona;
8.l'adottato e i figli dell'adottante;
9.l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.


Art.88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.


Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.


Art.90 Assistenza del minore
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.


Top
  INDICE DEGLI ARGOMENTI  
  Diritti e doveri dei coniugi
Celebrazione del matrimonio
Chi può contrarre matrimonio
La promessa di matrimonio
Le pubblicazioni
Le opposizioni
Cittadini stranieri
Il Regime Patrimoniale

Argomenti correlati: