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- Il congedo matrimoniale
- L'assegno matrimoniale
- Il divieto di licenziamento per matrimonio

Il congedo matrimoniale

In caso di matrimonio, ai lavoratori e alle lavoratrici non in prova compete un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (di calendario).
Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie annuali.
Il congedo spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro (esempio: in cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.


DOMANDE E RISPOSTE:

-E’ POSSIBILE FRAZIONARE IL CONGEDO?
-No.
-DA QUALE GIORNO INIZIA IL CONGEDO?
-La norma contrattuale è alquanto generica e si presta a diverse interpretazioni circa la decorrenza del congedo.
L’orientamento delle controparti è quello di far decorrere il congedo dalla data di matrimonio.
Pur non condividendo tale impostazione e considerando che il congedo in questione è a carico del datore di lavoro (a differenza di quanto avviene per gli operai) è opportuno rapportarsi alla propria realtà cercando - ovviamente - di far valere la tesi meno sfavorevole per il lavoratore.
-NEL CASO DI PIÙ MATRIMONI SI HA DIRITTO A PIÙ CONGEDI?
-Sì.

Assegno per il congedo matrimoniale

E' un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio.

L'assegno spetta alle seguenti categorie di persone che possano far valere determinati requisiti:

1. Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
2. agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio;
3. ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;
4. ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
5. ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.

L'assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

LA DOMANDA

La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato di matrimonio, deve essere presentata all'INPS entro un anno (in caso di pagamento da parte dell'INPS).
Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni successivi al matrimonio.

L'IMPORTO
L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).
L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio del periodo di congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.
Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi è pagato dall'INPS.

IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

a)presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;

b)inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

c)presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio

La legge 9 Gennaio 1963 n. 3 sancisce che tutte le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che intercorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto ne segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa. Naturalmente sono esclusi i licenziamenti per giusta causa.
N.B. Il lavoratore che ha contratto esclusivamente matrimonio religioso non trascritto nei registri di stato civile non ha diritto al congedo matrimoniale.

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