- L'assegno matrimoniale
- Il divieto di licenziamento per matrimonio
In caso di
matrimonio, ai lavoratori e alle lavoratrici non in prova
compete un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (di
calendario).
Tale congedo non può essere computato nel periodo di
ferie annuali.
Il congedo spetta anche quando il lavoratore si trovi per
giustificato motivo sospeso dal lavoro (esempio: in cassa
integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio.
La richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni
prima del suo inizio.
DOMANDE E RISPOSTE:
-E’ POSSIBILE
FRAZIONARE IL CONGEDO?
-No.
-DA QUALE GIORNO INIZIA IL CONGEDO?
-La norma contrattuale è alquanto generica e si presta
a diverse interpretazioni circa la decorrenza del congedo.
L’orientamento delle controparti è quello di
far decorrere il congedo dalla data di matrimonio.
Pur non condividendo tale impostazione e considerando che
il congedo in questione è a carico del datore di lavoro
(a differenza di quanto avviene per gli operai) è opportuno
rapportarsi alla propria realtà cercando - ovviamente
- di far valere la tesi meno sfavorevole per il lavoratore.
-NEL CASO DI PIÙ MATRIMONI SI HA DIRITTO A PIÙ
CONGEDI?
-Sì.
E'
un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio.
L'assegno spetta alle seguenti categorie di persone che possano
far valere determinati requisiti:
1. Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia,
dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative
(compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al
personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali
e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere
un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
2. agli operai e ai marittimi che si dimettono
per contrarre matrimonio;
3. ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza
del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per
malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;
4. ai lavoratori e ai marittimi disoccupati
che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto
di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
5. ai marittimi in servizio militare che
possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15
giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero
la data di ultimazione del servizio di leva.
L'assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra
vi abbiano diritto.
LA DOMANDA
La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato
di matrimonio, deve essere presentata all'INPS entro un anno
(in caso di pagamento da parte dell'INPS).
Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal
datore di lavoro, i lavoratori devono presentare la copia
del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni
successivi al matrimonio.
L'IMPORTO
L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni
per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione
percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi
di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti
a settimana).
L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto
dell'INPS all'inizio del periodo di congedo. L'azienda chiede
poi il rimborso all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli
pagamenti.
Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi è
pagato dall'INPS.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera
con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può
essere:
a)presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto
la domanda;
b)inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con
ricevuta di ritorno;
c)presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti
dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
La legge 9 Gennaio 1963
n. 3 sancisce che tutte le lavoratrici non possono essere
licenziate nel periodo che intercorre dalla richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto ne segua la celebrazione,
a un anno dopo la celebrazione stessa. Naturalmente sono esclusi
i licenziamenti per giusta causa.
N.B. Il lavoratore che ha contratto esclusivamente matrimonio
religioso non trascritto nei registri di stato civile non
ha diritto al congedo matrimoniale.
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