Dal Codice civile italiano
LA PROMESSA DI MATRIMONIO
Libro I Delle persone e della
famiglia Titolo VI Del matrimonio
Capo I Della promessa di matrimonio
Art.79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né
ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso
di non adempimento.
Art.80 Restituzione dei doni
1.Il promittente può domandare la restituzione dei
doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo
non è stato contratto (785).
2.La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno
in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art.82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico
è regolato in conformità del Concordato della
Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
LE PUBBLICAZIONI
Sezione II Delle formalità preliminari del
matrimonio
Art.93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della
casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome,
la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi,
se essi siano maggiori o minori di età, nonché
il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve
anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della
madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa
menzione.
Art.94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello
stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza
ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se
la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi
anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello
stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla
agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione
deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.
Art.95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche
successive.
Art.96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli
sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art.97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale
dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di
nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento
necessario a provare la libertà degli sposi. Coloro
che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono
dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta
la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna
delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo
87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura
chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa
e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata
dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli
20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15. In difetto della
dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato
civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto
integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela
o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo
87. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
Art.98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del
rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale,
che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art.99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto
giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non
è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione
si considera come non avvenuta.
Art.100 Riduzione del termine e omissione
della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine
della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine
è dichiarata nella pubblicazione. Può anche
autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un
atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché
parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al
pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere,
indicando esattamente il nome e cognome, la professione e
la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano
sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti
dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà
la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza
della loro attestazione e sulla gravità delle possibili
conseguenze. Quando è stata autorizzata l'omissione
della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione
del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato
civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'articolo 97.
Art.101 Matrimonio in imminente pericolo
di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere
alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza
l'assenso del matrimonio, se questo è richiesto, purché
gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile
dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita.
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