Dal Codice civile italiano
REGIME PATRIMONIALE
159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza
di diversa convenzione é costituito dalla comunione
dei beni.
La comunione dei beni
Art. 177 Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai
beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti
e non consumati allo scioglimento della comunione 191;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei
coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati
consumati ;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo
il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad
uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio di
impresa.
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno
dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi
dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano
oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa.
Art. 179 Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:
a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento
;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto
di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità
o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione ;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge
ed i loro accessori ;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del
coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda
facente parte della comunione ;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché
la pensione attinente alla perdita parziale o totale della
capacità lavorativa ;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purché
ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo
2683, effettuato dopo il matrimonio, é escluso dalla
comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto
se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art. 191 Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o
di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento,
per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione
giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui all'articolo 177, lo scioglimento
della comunione può essere deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.
Art. 194 Divisione dei beni della comunione.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo
in parti eguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole
e all'affidamento di essa, può costituire a favore
di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti
all'altro coniuge.
La separazione dei beni
Art. 215. Separazione dei beni.
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi
la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante
il matrimonio.
Art. 217 Amministrazione dei beni di cui
é titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi é stata conferita la procura
ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli é tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura
senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi
eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento
o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono
tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per
quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra
i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.